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Tassazione dell’Oro da Investimento in Italia nel 2026: Legge 7/2000, IVA Esente e Plusvalenze

Di Stefano Costanzo 7 min di lettura
Tassazione dell’Oro da Investimento in Italia nel 2026: Legge 7/2000, IVA Esente e Plusvalenze

In sintesi

In Italia, la tassazione dell’oro da investimento si articola su due pilastri normativi fondamentali: l’acquisto di lingotti con purezza minima di 995 millesimi e di monete da investimento con purezza minima di 900 millesimi è esente da IVA ai sensi della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha recepito la Direttiva europea 98/80/CE liberalizzando il commercio dell’oro fisico. In caso di successiva rivendita, l’eventuale guadagno è soggetto a un’imposta sostitutiva del 26% calcolata soltanto sulla plusvalenza netta documentata: conservare la fattura d’acquisto rilasciata dall’operatore professionale è la misura più efficace per proteggere il proprio investimento anche sul piano fiscale.

La Legge 7/2000: una svolta per il mercato italiano dell’oro fisico

Prima del 2000, la compravendita professionale di oro in Italia era un’attività riservata esclusivamente alla Banca d’Italia. L’entrata in vigore della Legge 17 gennaio 2000, n. 7 ha radicalmente trasformato questo panorama: i privati possono oggi acquistare lingotti e monete da operatori autorizzati con piena esenzione IVA, mentre i dealer sono tenuti a iscriversi in un registro pubblico e a rispettare obblighi di antiriciclaggio. La norma ha anche fissato i requisiti tecnici minimi che un prodotto deve soddisfare per essere classificato come oro da investimento e beneficiare dell’esenzione fiscale.

Una novità rilevante del 2025: con il D.Lgs. 211/2024, entrato in vigore il 17 aprile 2025, la gestione del registro degli Operatori Professionali in Oro è passata dall’OAM — Organismo Agenti e Mediatori. Per il consumatore, questo significa una verifica ancora più accessibile: prima di qualsiasi acquisto è possibile consultare l’elenco pubblico degli operatori autorizzati sul portale OAM. Costanzo Gold Traders è iscritto all’OAM come operatore professionale in oro, con sede a Roma e anni di esperienza diretta nel settore dei metalli preziosi da investimento: una garanzia che tutela il cliente sia sul piano normativo sia su quello documentale, poiché ogni transazione è accompagnata da regolare fattura.

Esenzione IVA: quali prodotti qualificano come oro da investimento?

Non tutto ciò che contiene oro beneficia dell’esenzione IVA. La Legge 7/2000 tracia un confine netto tra oro da investimento — esente — e oro da lavorazione (gioielleria, oggettistica, oreficeria), che sconta l’aliquota IVA ordinaria del 22%. I criteri tecnici per accedere all’esenzione sono i seguenti:

Caratteristica Lingotti e placchette Monete da investimento
Purezza minima 995/1000 900/1000
Peso minimo Superiore a 1 grammo
Anno di coniazione Dopo il 1800
Corso legale Ha avuto o ha corso legale nel paese emittente
Vincolo di prezzo Non superiore all’80% del valore dell’oro fino contenuto
Regime IVA Esente Esente

I lingotti commercializzati da Costanzo Gold Traders sono certificati LBMA (London Bullion Market Association) con titolo 999,9/1000, ben al di sopra della soglia normativa di 995 millesimi. Tra le monete IVA-esenti più richieste dagli investitori italiani figurano la Sterlina d’oro britannica (917/1000), il Krugerrand sudafricano (917/1000), il Marengo italiano (900/1000) e il 50 Pesos messicano (900/1000). Per una guida alla selezione tra le diverse tipologie di prodotto, Le consigliamo di consultare la nostra guida all’oro da investimento fisico.

Plusvalenze sull’oro da investimento: l’imposta sostitutiva del 26%

Il semplice possesso di oro fisico non genera alcun obbligo tributario corrente: l’oro da investimento non è soggetto a imposta patrimoniale e non va inserito nella dichiarazione dei redditi per il solo fatto di essere detenuto (salvo il nuovo obbligo ISEE illustrato più avanti). Il prelievo fiscale scatta soltanto al momento della rivendita, e soltanto se il prezzo di cessione supera il costo d’acquisto documentato.

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, i proventi derivanti dalla cessione di oro da investimento da parte di privati rientrano tra i redditi diversi e sono tassati con un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza netta. La formula di calcolo è la seguente:

Plusvalenza imponibile = Prezzo di vendita − Prezzo d’acquisto documentato

Qui entra in gioco un elemento fiscalmente decisivo: la fattura o ricevuta d’acquisto. Se Lei conserva la documentazione rilasciata dall’operatore al momento dell’acquisto, il 26% si applica soltanto al guadagno reale. Se invece la documentazione manca — circostanza frequente con oro ereditato o acquistato informalmente — a partire dal 1° gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate considera imponibile l’intero ricavo della vendita, non soltanto la plusvalenza. Il risultato può essere un carico fiscale anche quattro o cinque volte superiore a quello che si sosterrebbe con la documentazione in regola.

Un esempio pratico: chi ha acquistato un lingotto da 100 g a 6.500 € e lo rivende a 9.000 € con regolare fattura d’acquisto dichiarerà una plusvalenza di 2.500 €, pagando 650 € di imposta sostitutiva. Chi effettua la stessa vendita senza documentazione dovrà invece versare il 26% sull’intero incasso di 9.000 €, pari a 2.340 €. Le minusvalenze realizzate sono compensabili con le plusvalenze nello stesso anno fiscale; l’eccedenza può essere riportata nei quattro esercizi successivi.

Come si dichiara: il Quadro RT nel modello Redditi Persone Fisiche

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di oro da investimento vanno dichiarate nella sezione II del Quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche, da presentare entro i termini ordinari della dichiarazione annuale:

  • Riga RT21 — Corrispettivi: indicare il totale dei proventi lordi di vendita ricevuti nell’anno di riferimento.
  • Riga RT22 — Costo riconosciuto: indicare il prezzo d’acquisto documentato da fatture, atti di successione notarili o atti di donazione formalmente registrati.

Il saldo positivo (RT21 − RT22) è la plusvalenza netta su cui si calcola l’imposta sostitutiva del 26%, da versare tramite modello F24. In caso di saldo negativo si è in presenza di una minusvalenza compensabile. Per l’oro di famiglia privo di fattura originale, l’Agenzia delle Entrate ammette come costo di riferimento il valore dichiarato in atti di successione o donazione regolarmente registrati: un elemento importante da tenere presente nella gestione patrimoniale dell’investimento.

Novità 2024–2026: ISEE, registro OAM e la proposta di rivalutazione ritirata

Tre aggiornamenti normativi degli ultimi due anni meritano l’attenzione di chi detiene oro fisico da investimento.

Oro nell’ISEE (dal 13 settembre 2024). I lingotti d’oro fisico devono essere dichiarati nel modello ISEE tra gli “altri strumenti finanziari” (Quadro FC2, codice 99). Non si tratta di una nuova imposta, bensì di un obbligo dichiarativo: il valore del metallo confluisce nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con possibili riflessi sull’accesso a prestazioni agevolate per chi detiene quantità di rilievo.

Trasferimento del registro all’OAM (dal 17 aprile 2025). Con il D.Lgs. 211/2024, la tenuta dell’elenco degli Operatori Professionali in Oro è passata dalla Banca d’Italia all’OAM. La consultazione pubblica del registro è ora disponibile direttamente sul portale OAM: un passaggio semplice che protegge l’investitore da operatori non autorizzati, privi degli obblighi documentali richiesti dalla normativa.

Proposta di rivalutazione agevolata — ritirata. Nella Legge di Bilancio 2026, due forze politiche avevano proposto un meccanismo volontario di rivalutazione dell’oro fisico detenuto: i possessori avrebbero potuto allineare il valore fiscale al prezzo di mercato attuale pagando un’imposta sostitutiva agevolata del 12,5% (proposta Lega) o del 13% (proposta Forza Italia). Il meccanismo avrebbe consentito a chi possiede oro non documentato di regolarizzare la propria posizione a costi contenuti, stimando un gettito potenziale di circa 2 miliardi di euro. La proposta è stata ritirata nel testo definitivo approvato il 30 dicembre 2025: il regime ordinario al 26% rimane invariato. Chi detiene oro senza documentazione d’acquisto è quindi ancora esposto al pieno carico fiscale sull’intero ricavo in caso di rivendita.

Per approfondire le caratteristiche tecniche dei lingotti d’oro da investimento e confrontare le pezzature disponibili — dal lingotto da 2 g fino al lingotto da 1 kg — consulti la nostra guida dedicata ai lingotti d’oro da investimento.

Domande frequenti

Devo dichiarare l’oro che possiedo nel modello Redditi?

No: il semplice possesso di oro da investimento non genera obblighi nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo fiscale sorge soltanto alla rivendita, se si realizza una plusvalenza da indicare nel Quadro RT. Dal 13 settembre 2024, i lingotti d’oro fisico devono invece essere inclusi nel modello ISEE tra gli “altri strumenti finanziari”.

Cosa succede se non ho la fattura d’acquisto del mio oro?

Senza documentazione, l’Agenzia delle Entrate applica il 26% sull’intero ricavo della vendita, non soltanto sulla plusvalenza. Conservare la ricevuta emessa dall’operatore professionale al momento dell’acquisto è fondamentale: ogni acquisto effettuato presso Costanzo Gold Traders è accompagnato da regolare fattura, che costituisce la prova documentale necessaria per determinare correttamente la base imponibile.

L’oro ereditato è soggetto a tassazione immediata?

No: la successione in oro fisico non genera plusvalenza imponibile al momento del trasferimento. La tassazione scatterà soltanto all’atto della futura rivendita: il costo di riferimento sarà il valore dichiarato nell’atto di successione, se formalmente registrato, oppure l’intero ricavo in assenza di documentazione.

Per una consulenza gratuita e senza impegno sull’investimento in oro, contatti Costanzo Gold Traders: i nostri esperti sono a Sua disposizione

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